Il Verde Condominiale

L’art. 1117 del codice civile elenca i beni che si presumono di proprietà comune e che di regola sono destinati a servire tutti i condomini. Tra le parti comuni dell’edificio elencate dalla norma va annoverato il giardino condominiale. Purtroppo, solo raramente oggi nei fabbricati condominiali sono ricompresi giardini condominiali tra le parti comuni. La disciplina del giardino condominiale segue le stesse regole che riguardano il cortile, ma ha come aspetto specifico la coltivazione e la messa in dimora di piante, alberi e siepi.
Distanze di siepi e alberi
Le siepi e gli alberi devono essere piantati in modo da rispettare la distanza dal confine dell’edificio in base a quanto fissato dai regolamenti e in mancanza dagli usi locali. Generalmente per gli alberi di alto fusto è prevista la distanza di almeno tre metri dal confine, mentre per gli altri alberi è sufficiente la distanza di un metro e mezzo. Per le siepi e per le piante la distanza dal confine è di cinquanta centimetri. Gli alberi e le piante del giardino comune possono essere tagliati e rimossi solamente se costituiscono un pericolo per persone o cose, oppure qualora siano stati piantati troppo vicini rispetto al confine altrui.
Spese di manutenzione
Le spese di manutenzione di siepi, alberi e piante del giardino condominiale sono suddivise tra tutti i condomini, in base ai millesimi di proprietà. Ciascun condomino può opporsi a spese voluttuarie di messa a dimora di piante pregiate e rare che potrebbero essere sostituite con altri tipi. Gli spazi verdi di proprietà esclusiva di uno o più persone sono a carico dei proprietari esclusivi. La presunzione di comproprietà del giardino non opera nell’ipotesi in cui abbia caratteri che lo rendono non adatto all’utilizzo condominiale.
Legittimazione ad agire
La Corte di Cassazione, sez. VI civile nell’ordinanza n. 1650 del 28 gennaio 2015 ha affermato chiaramente che ogni condomino è titolare di un diritto che riguarda l’intera cosa comune (e non semplicemente una frazione della stessa), anche se bisogna ovviamente tenere conto e rispettare l’utilizzo che altri possano parimenti fare. Per tale ragione, ciascun condomino è legittimato ad agire o eventualmente a resistere in giudizio per la tutela della cosa comune, nei confronti dei terzi o perfino di un altro singolo condomino. Il caso scrutinato dalla Corte riguardava proprio la tutela di un giardino comune recintato.
Mutamento di destinazione
Per soddisfare esigenze di interesse comune, l’assemblea può modificare la destinazione d’uso di un giardino condominiale e trasformare lo stesso in parcheggio, purché la delibera sia approvata con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio. La convocazione dell’assemblea deve rimanere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggiore uso comune e negli spazi a tal fine destinati e deve avvenire mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione. Quest’ultima deve indicare a pena di nullità le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso. La delibera dell’assemblea deve riportare espressamente che tali adempimenti siano stati correttamente eseguiti.